Con un comunicato pubblicato sul proprio sito lo scorso 30 marzo 2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ricorda che il 18 aprile 2018 entrerà in vigore l’obbligo per le stazioni appaltanti di rendere disponibile il Documento di Gara Unico Europeo per partecipare alle procedure di gara unicamente in formato elettronico, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 85 del codice dei contratti.
Tale obbligo scatterà quindi per tutte le procedure di gara bandite a partire dal 18 aprile, dovendo le stazioni appaltanti predisporre ed accettare il DGUE solo ed esclusivamente in formato elettronico secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014.
Il Ministero segnala inoltre le indicazioni che le stazioni appaltanti dovranno prevedere nella documentazione di gara: si precisa infatti che “i documenti di gara dovranno contenere le informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE, l’indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE e le modalità con le quali il DGUE elettronico deve essere trasmesso dall’operatore economico alla stazione appaltante”.
Viene tuttavia concesso un “periodo transitorio” per quelle stazioni appaltanti che non dispongono ancora di un sistema telematico per la gestione del DGUE: dal 18 aprile e fino al 18 ottobre 2018 – data di entrata in vigore dell’obbligo delle comunicazioni elettroniche ex art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici – le stazioni appaltanti potranno infatti richiedere nei documenti di gara all’operatore economico “di trasmettere il documento in formato elettronico, compilato secondo le modalità ivi indicate, su supporto informatico all’interno della busta amministrativa o mediante la piattaforma telematica di negoziazione eventualmente utilizzata per la presentazione delle offerte”.
Tale deroga scadrà irrevocabilmente dal 18 ottobre (termine previsto a livello comunitario), data a partire dalla quale “il DGUE dovrà essere predisposto esclusivamente in conformità alle regole tecniche che saranno emanate da AgID ai sensi dell’art. 58 comma 10 del Codice dei contratti pubblici”.
Il comunicato del Ministero conclude con la precisazione che “i requisiti di integrità, autenticità e non ripudio del DGUE elettronico devono essere garantiti secondo quanto prescritto dal Codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.